Il nuovo DDL penale in tema di Intercettazioni

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intercettazioniÈ ormai da qualche mese a questa parte che si discute del DDL penale inerente alla Riforma sulle Intercettazioni che prevedrebbe sommariamente: tempi certi di indagine, un’udienza preliminare per stabilire quali siano le intercettazioni realmente rilevanti ai fini del processo, limitando i poteri di GUP e GIP, oltre a un aumento della pena per il voto di scambio politico-mafioso.

Nello specifico, ecco cosa prevedeva il disegno di legge sottoposto all’esame della Camera:

Estinzione reato per condotte riparatorie, ossia nel caso in cui vi sia una denuncia per querela e l’imputato rimedia al danno tramite risarcimento o restituzione, il giudice può decidere di dichiarare estinto il reato; il rimedio deve però avvenire prima dell’inizio del dibattito.
Nel caso in cui la persona che subisce l’offesa sia incapace per infermità o età, il governo può decidere di procedere alla querela anche in circostanze di offese considerate minoritarie.

Limitazione dei poteri a Gup e Gip, durante la fase di udienza preliminare, il giudice può acquisire prove decisive tuttavia lo stesso, non può supplire ai doveri-poteri di indagine del pubblico ministero. Nel caso in cui vengano effettuate ulteriori indagini, richieste dal Gip, il pubblico ministero ne richiedesse l’archiviazione e la stessa parte offesa non si opponesse, il Gip non potrebbe ordinare l’imputazione coatta.

La parte offesa godrebbe di più diritti, a questa viene data la possibilità di avere più tempo per opporsi alla richiesta di archiviazione oltre ad essere costantemente informata sullo stato del procedimento, ottenendo di fatto maggiore controllo su tutta l’attività processuale.

Dove vi fossero dei vizi di forma, come ad esempio la violazione dei termini, sarà il giudice che ha emanato in precedenza l’atto a dichiarare inammissibile l’impugnazione.

Per quanto riguarda il voto di scambio politico-mafioso, nel decreto di legge è previsto un aumento delle pene che dagli attuali quattro/dieci anni, passerebbe a sei/dodici anni di reclusione.

Vi sarà inoltre la possibilità di accordo tra le parti, che passerà al vaglio della corte d’Appello, che non è però previsto in quei casi di reati associativi di grave allarme sociale come lo sfruttamento minorile, terrorismo e violenza sessuale, nel caso specifico, qualora l’imputato sia considerato seriale, per tendenza o professionale.

Edmondo Bruti Liberaticapo dell’ufficio inquirenti di Milano, ha proposto di poter rendere pubbliche soltanto le ordinanze di custodia cautelare. Secondo il procuratore milanese dovrebbe esserci la proibizione di far finire nei giornali di cronaca giudiziaria tutto il materiale che di norma un giudice per le indagini preliminari ha a disposizione

Il nocciolo della questione è rappresentato dalle intercettazioni che il governo non potrà più pubblicare qualora risultassero irrilevanti o riguardanti persone considerate estranee ai fatti durante la preliminare ‘udienza filtro’, per un avvocato penalista a Milano sarebbe più semplice da gestire e ciò consentirebbe una semplificazione del ricorso per tutti quei reati contro la pubblica amministrazione.

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