Il possesso di un titolo azionario conferisce al suo possessore lo status di socio e, di conseguenza, implica in capo a quest’ultimo sia la partecipazione alla gestione della società che l’assunzione di diritti e doveri, che vengono stabiliti in parte dal Codice civile e in parte dalla società all’interno del proprio statuto, in maniera paritaria tra tutti gli azionisti, fatte salve le limitazioni previste per particolari categorie di azioni.
Tra i diritti che il soggetto azionista riesce a disporre, una prima gamma è rappresentata dai diritti amministrativi, per ricostruire i quali possiamo innanzitutto riferisci al Codice civile, che all’art. 2351 stabilisce che ogni azione dà diritto a un voto, per cui il singolo azionista ha tanti voti quante sono le azioni che possiede. È anche vero che questo non è un diritto “assoluto”, nel senso che può essere però limitato o abrogato in caso di azioni che prevedano privilegi di natura patrimoniale.
Tra gli altri diritti di natura amministrativa, ricordiamo anche il diritto di partecipare all’assemblea ordinaria e straordinaria (stabilito dall’art. 2370 c.c.) e di impugnare le delibere assembleari (stabilito invece dall’art. 2377 c.c.). Ancora, rientrano tra i principali diritti amministrativi anche il diritto di informazione, ovvero il diritto che permette all’azionista di poter prendere visione del libro dei soci, dei libri delle adunanze e delle deliberazioni assembleari. Esiste inoltre il diritto, esercitabile singolarmente o in concorso con altri soci al raggiungimento di una certa percentuale del capitale sociale, di convocare l’assemblea (introdotto dall’art. 2362 c.c.) e di denunciare gravi irregolarità commesse da amministratori e sindaci (stabilito invece dall’art. 2049 c.c.).