I cambiamenti territoriali nella legge per l’esproprio

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pignoramentoPignoramento presso terzi: cambiano le regole di competenza territoriale per i procedimenti iniziati a partire dalla data dell’11 dicembre 2014, quindi attivi negli ultimi giorni del mese di dicembre e per tutto il nuovo anno 2015. L’espropriazione forzata di crediti e l’individuazione del giudice di competenza si svolgeranno, infatti, nel luogo geografico dove il debitore ha la sua residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Questo è quanto emerge dalla recente riforma della giustizia approvata dal Governo Renzi in materia di espropriazioni, che ha toccato da vicino l’atto del pignoramento presso terzi, spostando il fulcro geografico dal luogo del terzo soggetto implicato nell’atto al luogo di residenza del debitore. La manovra si propone, infatti, di cambiare la precedente regola, secondo la quale il tribunale competente doveva essere quello del luogo dell’esecuzione, ossia dove si trovava il terzo debitore pignorato, ovvero il terzo soggetto implicato nell’atto, il cosiddetto “debitore del debitore”.

Quali sono gli aspetti positivi di questo cambiamento? La manovra si propone di risolvere il problema dei creditori che sono costretti ad iniziare una molteplicità di procedure esecutive in luoghi diversi se il debitore è titolare di conti correnti o postali dislocati in città diverse. Una variante alla legge è stata approvata nel caso in cui il debitore è una Pubblica amministrazione che ha una controversia con un proprio dipendente: in questo caso il giudice competente è quello in cui il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, salvo quanto disposto dalle leggi speciali.

  La riforma ha interessato anche l’esecuzione del pignoramento presso terzi di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, ovvero dell’eventuale parco mezzi a disposizione del debitore. Anche in questo caso, la zona geografica di competenza è il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, per cui le azioni legali spettano al giudice del luogo.

 

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